Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5958/2024, udienza del 12 dicembre 2023, si è soffermata sui disturbi della personalità e sulle condizioni solo in presenza delle quali possono giustificare il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente.
L’art. 85 cod. pen., dopo aver premesso al comma 1, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”, stabilisce al secondo comma che “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
Il codice prevede talune situazioni tipiche (ma non tassative) di difetto della capacità di intendere e di volere idonee a escludere l’imputabilità. Tra queste rientrano, esplicitamente, le patologie rilevanti ai fini del riconoscimento di un vizio totale di mente (“non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”: art. 88 cod. pen.).
Sicché qualsiasi infermità, anche fisica, può risultare idonea a escludere l’imputabilità, ove determini un’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente la menomazione anche di una soltanto delle due facoltà.
Viceversa, non hanno rilevanza, a norma dello stesso articolo, quelle anomalie della personalità o del carattere o dei sentimenti che non danno luogo a un’infermità, in quanto non idonee ad alterare nel soggetto le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione.
Del pari e per lo stesso motivo le manifestazioni di tipo nevrotico, le “personalità psicotiche o psicopatiche”, le alterazioni comportamentali prive di substrato organico, ancor più se a carattere episodico o sporadico.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito, sotto tale profilo, che “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).
Ciò considerato, sotto il profilo processuale, effettivamente, la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, con esse, quindi, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Per cui, il relativo onere probatorio non può essere attribuito all’imputato, quale prova di un’eccezione, ma incombe sulla pubblica accusa (Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269416).
Ciononostante, l’accertamento dell’effettiva capacità d’intendere e volere costituisce una questione di fatto la cui valutazione, riservata al giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità ove risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (Sez. 1, n. 2883 del 24/1/1989, Rv. 180615; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Rv. 261410; Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 18/03/2019, P., Rv. 276170). Sicché, la Corte di cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta o meno, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica: non è giudice del sapere scientifico, ma è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile, verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722).
