Il riparto dell’onere probatorio nel giudizio penale: l’imputato e la “vicinanza della prova” (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 48301/2023, udienza del 31 ottobre 2023, ha affermato che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, sentenza n. 7484 del 21/01/2014, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261657 – 01; Sez. 4, sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Rv. 275284 – 01).