Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 14408/2024, udienza del 30 gennaio 2024, ha chiarito che l’estrazione del dato relativo all’indirizzo IP – il cosiddetto matching – è un atto ripetibile.
Tale attività non comporta infatti alcuna valutazione di natura tecnico-scientifica né determina alcuna alterazione dello stato delle cose che sia tale da pregiudicare il contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre e comunque assicurata la riproducibilità delle informazioni identiche a quelle contenute nell’originale.
Il collegio di legittimità ha del pari escluso l’indispensabilità di un completo accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell’indirizzo IP (nel caso in esame le ricerche su tale titolarità si erano limitate all’individuazione del modem o router collegate alla rete esterna, il cosiddetto IP pubblico, senza proseguire fino alla verifica del dispositivo materialmente utilizzato per effettuare il collegamento alla rete interna, il cosiddetto IP privato) dal quale risultino spediti messaggi diffamatori allorché, in applicazione dei principi di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, sia comunque possibile accertarne l’autore sulla base di dati convergenti, plurali e precisi tra i quali il movente, l’argomento, il tenore dei messaggi e il rapporto tra il soggetto agente e la persona offesa.
Non si può pertanto escludere la riferibilità della condotta diffamatoria all’imputato solo perché, come nel caso di specie, siano difettati accertamenti sul dispositivo materialmente utilizzato che non hanno il valore di prova legale necessaria (così, Sez. 5^, sentenza n. 52658/2022, Rv. 282771), quando vi sia convergenza di altri e significativi elementi indiziari (tra le tante, Sez. 5^, sentenza n. 25037/2023, Rv. 284879).
Non è neanche rilevante l’ulteriore rilievo difensivo fondato sulla possibilità che un terzo abbia utilizzato indebitamente il modem del ricorrente, approfittando del fatto che si trattasse di una rete privata non protetta da una password.
Si tratta infatti di una mera suggestione congetturale, priva di qualsiasi riscontro che le dia concretezza.
