Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 12336/2024, udienza del 12 marzo 2024, ha ribadito che, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929).
Si collocano in questa linea interpretativa le numerose decisioni secondo le quali, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288).
Queste condizioni non ricorrono nel caso di specie, atteso che, secondo i giudici di merito, il pedone camminava e non correva, i suoi movimenti erano agevolmente avvistabili dal ricorrente che procedeva lungo un tratto di strada rettilineo dotato di adeguata illuminazione, l’impatto avvenne al centro della carreggiata.
Muovendo da queste premesse, la Corte territoriale ha chiarito che l’ostacolo rappresentato dal pedone non era in concreto imprevedibile, non solo per la presenza dell’attraversamento pedonale (pur regolato da impianto semaforico), ma soprattutto perché, quando avvenne l’impatto, la vittima aveva attraversato quasi interamente le due corsie dalle quali è composta la semicarreggiata che l’imputato stava percorrendo.
