Dichiarazioni rese dall’accusato senza le garanzie di legge richiamate per relationem in un successivo interrogatorio (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 13564/2024, udienza del 13 marzo 2024, ha ribadito che la natura viziata delle “dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall’inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole “per relationem“.

Ciò perché, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall’art. 185 cod. proc. pen. sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto” (così, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271230 – 01 nonché Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, Rv. 210322-01 in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di esame).