Cassazione: le questioni processuali possono essere decise anche con argomentazioni diverse da quelle adottate nel merito (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 13815/2024 ha stabilito che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.

La Suprema Corte premette che trattandosi di questione processuale, la stessa ha accesso agli atti del procedimento inviati dal giudice a quo e può decidere anche con argomentazioni diverse da quelle adottate dal Tribunale.

Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606.1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304).

Ne consegue — come anticipato — che la Cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal Giudice a quo a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata.

Una siffatta impostazione del giudizio trova legittimazione nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322).

Prendiamo atto che questa prerogativa del giudice di legittimità viene utilizzata a fasi alterne o per meglio dire nei giorni dispari.