Stupefacenti: più carcere e confisca per la lieve entità (di Riccardo Radi)

Segnaliamo una proposta di legge che intende apportare modifiche agli articoli 73 e 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzione penale e di confisca per fatti di lieve entità concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella proposta di legge numero 1088 pubblicata sul sito della Camera dei deputati il 4 aprile (allegata a fine post) i proponenti intendono modificare l’articolo 73 comma 5 in quanto a loro dire: “risulta indispensabile conferire alla magistratura giudicante un ulteriore strumento per arginare la reiterazione del delitto quando gli elementi de facto a seguito di una puntuale e attenta valutazione siano tali da richiederne l’applicazione.

Da qui la necessità di innalzare la pena massima della reclusione a cinque anni così come previsto dall’articolo 1 della presente proposta di legge“.

Inoltre, l’articolo 2 della proposta di legge, modifica l’articolo 85-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che disciplina le ipotesi particolari di confisca.

La modifica di cui all’articolo 2 della proposta di legge dispone la soppressione delle parole “esclusa la fattispecie di cui al comma 5” dalla disposizione contenuta all’articolo 85-bis, ampliando dunque il novero delle ipotesi di applicazione dell’istituto della confisca, estendendolo e rendendolo operativo per tutte le fattispecie di cui al citato articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ivi compresi i casi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo 73.