Sospensione Covid: applicabile anche al termine autoassegnatosi dal giudice per il deposito della sentenza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 10246/2024, udienza del 29 febbraio 2024, ha ribadito che la c.d. sospensione “covid” per complessivi 64 giorni si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe venuto a scadere nell’arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020.

È a tal fine irrilevante che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente, con conseguente differimento del dies a quo per proporre impugnazione, il quale è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6^, sentenza n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284163).