Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9299/2024, udienza del 31 gennaio 2024, ha affermato che la ricaduta nel crimine del condannato, anche se avvenuta in un semestre successivo o ad espiazione conclusa, è un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario della liberazione anticipata, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione.
Nel caso in esame il collegio di legittimità, in adesione ad un principio interpretativo consolidato, ha ritenuto che una trasgressione influenza negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo perché dimostra, nei fatti, l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore ed è un indice evidente del rifiuto di risocializzazione del detenuto, cui consegue correttamente sul piano logico il giudizio più generale della sua mancata adesione all’opera di rieducazione.
