Impugnazione della sentenza di condanna che applica la pena dell’ammenda in sostituzione di quella dell’arresto (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con ordinanza 11375/2024 ha stabilito che è appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell’ammenda in sostituzione di quella dell’arresto, anche alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l’inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.

L’art. 593 cod. proc. pen., nel disciplinare i casi di appello, al comma 3 statuisce che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità“.

Per quanto di interesse in relazione al presente ricorso, l’attuale formulazione della norma è stata introdotta dall’art. 34 d. lgs 20 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia) che al testo precedente, dopo le parole “pena pecuniaria” ha aggiunto l’inciso “o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità“.

Il testo previgente era stato a sua volta interpolato dall’ art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), il quale aveva inserito fra le parole “sono inappellabili” l’espressione “in ogni caso”, ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Rv. 283825 in motivazione).

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, ha inteso riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell’ammenda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.

È, dunque, ammissibile l’appello avverso sentenza di condanna per contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e 59 citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Rv. 266833 – 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/.2009 – dep. 11/03/2009, Rv. 242879; Sez. 1, n. 6885 del 05/05/1995, Rv. 201720; Sez. 3, n. 1855 del 30/09/1993, dep. 1994, Rv. 197552 – 01).

I principi su indicati devono essere ribaditi anche a seguito della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia.

Invero il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell’ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall’art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l’inserimento nel Codice penale dell’art. 20-bis.

La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all’art. 71, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell’orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale.

Nel caso di specie il Tribunale ha condannato M. in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., punita con pena congiunta, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 1600,00 di ammenda e ha poi sostituito la pena detentiva in pena pecuniaria, sicché la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, era appellabile.