La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4798/2024 ha stabilito che la mancanza di motivazione nel decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, insieme al mancato collegamento e pertinenza della cosa sequestrata con il reato, comporta la nullità genetica del provvedimento, che non può essere sanata in sede di riesame.
In punto di diritto, deve ricordarsi che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Rv. 282200; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv. 277061).
In senso conforme si è anche affermato, che è affetto da nullità, per vizio di motivazione apparente, il decreto di convalida del sequestro probatorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie.
Nella specie le esigenze probatorie erano state indicate barrando le rispettive caselle, contenenti frasi preconfezionate e generiche (Sez. 3, Sentenza n. 25236 del 31/03/2011, Rv. 250959).
Nel caso in esame, il decreto di convalida del sequestro, oltre a presentarsi come un modulo prestampato “a caselle”, non contiene alcuna indicazione, al di là degli articoli di legge e della indicazione dei beni sequestrati, del fatto e del rapporto tra questo e le cose sequestrate.
Per di più, nella casella prescelta vi è una indicazione di beni di genere totalmente diverso rispetto a quello delle cose in sequestro (capi di abbigliamento anziché orologi), circostanza che ancor di più rivela il difetto assoluto di motivazione del provvedimento genetico, come tale non colmabile in sede di riesame.
