Ricettazione e incauto acquisto: differenze (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12994/2024 ha ricordato che la ricettazione è punibile anche a titolo di dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Sez. 2, n. 53017 del 22.11.2016; Sez. 2, n. 41423 del 27.10.2010; Sez. 2, n. 20193 del 19.4.2017; Sez. 2, Cass. Pen., 2, n. 52271; Sez. 2, n. 50952 del 26.11.2013; Sez. 1, n. 13599 del 13.3.2012).

Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS. U., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

La Cassazione in particolare, ha chiarito che il delitto è punibile anche a titolo di dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 41002 del 20.9.2013; Sez. 2, n. 45256 del 22.11.2007; Sez. 2, n. 25439 del 21.4.2017) .

La sentenza impugnata è dunque coerente con il principio secondo cui la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Sez. 2, n. 43929 del 7.10.2015; Sez. 2, n. 51056 dell’11.11.2016).

Per altro verso, si è affermato che “è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce” (cfr., anche, Sez. 6, n. 3421 del 25.1.1979).