Nozione penalistica di appartenenza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 11618/2024, udienza del 13 marzo 2024, ha chiarito la nozione penalistica di appartenenza.

In sede penale, la nozione di «appartenenza» di un bene ha una portata diversa rispetto al diritto di proprietà.

Esso, infatti, per un verso ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. Si è, in proposito, affermato che l’applicazione della confisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rv. 244816), ed è stato altresì affermato che non può essere disposta la confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza se la stessa risulta concessa in leasing, e quindi di proprietà del concedente, qualora il concedente sia pure estraneo al reato (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Rv. 252030 – 01).

Per contro, si è ritenuto che non possa vantare alcun interesse alla restituzione colui che non è più proprietario del bene. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ad esempio, è stato ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantare alcun diritto alla restituzione (Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Rv. 281627 – 01).

Analogamente «è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima»; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene non è sufficiente ad instaurare quella relazione qualificata con la res, tale da attribuire il diritto alla restituzione (Sez. U. Sforza).

Tale è, come evidenziato nel provvedimento impugnato, la situazione che ricorre nel caso di specie, in cui il ricorrente non vanta alcun titolo di proprietà o di disponibilità giuridica, qualificando sé stesso come mero «preposto» della società proprietaria, ovvero semplice «possessore» dei beni, né allega alcuna procura speciale di diritto sostanziale.