Nomina del difensore immediatamente reperibile nel caso di difensore d’ufficio assente (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 12181/2024, udienza del 20 marzo 2024, si è soffermata sulla funzione dell’art. 97 cod. proc. pen.

Al primo comma, la norma prevede la designazione del difensore d’ufficio solo in via residuale, qualora l’imputato, cioè, non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. Il ricorso al difensore d’ufficio interviene, quindi, in maniera sussidiaria, subordinatamente all’assenza di un’opzione fiduciaria o al suo venir meno e la difesa d’ufficio cessa quando la parte nomina un professionista di sua scelta. In coerenza con questa impostazione sistematica, l’art. 97, comma 4, nel pieno rispetto del principio di immutabilità della difesa, limita la possibilità di designare come sostituto un difensore immediatamente reperibile ai soli casi – specificamente indicati e insuscettibili di interpretazione estensiva – in cui il legale dell’imputato non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa o a fattispecie che presuppongo un avviso regolarmente dato.

La ratio dell’art. 97 cod. proc. pen. non risiede soltanto nell’esigenza di adempiere ad un presupposto “formale” previsto dal legislatore per la regolarità di molti passaggi procedurali, ma nella necessità di assicurare l’effettività del diritto di difesa (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, in motivazione, ove si richiama anche Corte cost., ord. n. 219 del 2004 e sent. n. 148 del 2005).

Orbene, nella specie, il giudice, constatata l’assenza del difensore d’ufficio già nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ha correttamente proceduto a norma dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il difensore così nominato essendo poi rimasto immutato, in difetto della nomina fiduciaria e in virtù dell’obbligo di prestare il patrocinio.

La difesa, dal canto suo, non ha neppure spiegato in che modo tale procedere avrebbe compromesso il diritto di difesa e le sue estrinsecazioni nel caso all’esame, limitandosi, ancora una volta, a ipotizzare possibili strategie difensive, ricollegandole alla mancanza originaria del difensore fiduciario e alla nomina del primo difensore d’ufficio, senza però spiegare perché la nomina del secondo difensore d’ufficio abbia costituito un vulnus per i diritti della difesa, dal momento che lo stesso è rimasto a rappresentare l’assistito per tutto il processo di primo grado.