Sezioni unite penali sul concorso tra l’estorsione e la turbata libertà degli incanti e sulla rilevanza penale del danno da perdita di “chance” (di Riccardo Radi)

Con informazione provvisoria numero 6 del 28 marzo 2024 le Sezioni unite hanno dato risposta alle seguenti questioni:

  • se nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico;
  • se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione. 

Data udienza: 28 marzo 2024

Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 15, 353, 629.

Ordinanza di rimessione: 41379/2023

Decisione

Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.  Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.