Con informazione provvisoria numero 6 del 28 marzo 2024 le Sezioni unite hanno dato risposta alle seguenti questioni:
- se nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico;
- se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione.
Data udienza: 28 marzo 2024
Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 15, 353, 629.
Ordinanza di rimessione: 41379/2023
Decisione
Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.
