Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 8932/2024, udienza dell’8 febbraio 2024, offre utili chiarimenti in ordine al concetto di latitanza ed alle condizioni necessarie per emettere il relativo decreto.
L’art. 296, comma 1, cod. proc. pen. definisce latitante «chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione».
Mentre nei confronti dell’irreperibile è previsto che si proceda a nuove ricerche, onde verificare se lo stato di irreperibilità persista, «la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’art. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso» (art. 296, comma 4, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite, con l’arresto ricordato dal ricorrente, hanno sottolineato la differenza tra la condizione di latitante e quella di irreperibile ed hanno affermato che «ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice» (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792).
In altri termini, come pure è stato precisato, le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere complete ai fini della verifica, per l’appunto, di una situazione di attuale non rintracciabilità del soggetto destinatario di un atto da notificare (e devono essere rinnovate alle scadenze prescritte); le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di latitanza non sono invece finalizzate a portare a conoscenza dell’interessato un provvedimento cautelare emesso o da emettere («risulterebbe certo singolare avvertire con lettera raccomandata un imputato della esistenza di un provvedimento restrittivo a suo carico perché potrebbe essere interpretato come un invito alla fuga»: Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, Rv. 262227, in motivazione, richiamando la citata Sez. Unite Avram). Del resto, «l’accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante» (Sez. 1, n. 15410 del 25/03/2010, Rv. 246751).
Va aggiunto che, naturalmente, lo stato di latitanza cessa in ragione dell’arresto dell’imputato all’estero nell’ambito di una procedura estradizionale o per altra causa (Sez. U, n. 21035 del 26/03/2003, Caridi, Rv. 224134).
