Falso in bilancio: un incendio non rientra tra i fatti eccezionali che consentono di derogare agli ordinari criteri di valutazione della situazione patrimoniale societaria (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10160/2024, udienza del 13 febbraio 2024, si è soffermata sulla nozione dei “fatti eccezionali” che consentono deroghe agli ordinari criteri di valutazione della situazione patrimoniale societaria ai fini della redazione del bilancio.

Sulla scorta delle Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, la funzione del bilancio può essere così sintetizzata.

Il Codice civile regolamenta la redazione del bilancio nella Sezione Nona, Capo Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto. Vengono in particolare rilievo gli articoli da 2423 a 2427.

Il legislatore si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilancio, detta i criteri di redazione dello stesso, impone canoni di valutazione e indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa.

Il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimati e dati congetturali.

La funzione del bilancio è essenzialmente quella di informazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un’azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda» (Sez. U, Passarelli, cit.).

I destinatari della informazione devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale “valutazione di una valutazione” non sarebbe possibile (ovvero sarebbe assolutamente arbitraria) se non esistessero criteri – obbligatori e/o largamente condivisi di riferimento. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso Codice civile (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.) e dalla normativa sovranazionale, ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza.

L’art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell’esercizio. La nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso.

L’art. 2423 cod. civ., al suo originario quarto comma (divenuto quinto comma a seguito dell’innesto operato dal d. lgs. n. 139 del 2015), stabilisce che: «Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico […]».

Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile — così come accadeva per le “speciali ragioni” che, ai sensi dell’art. 2425, cod. civ., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 127 del 1991, permettevano di derogare ai criteri di valutazione degli elementi del bilancio d’esercizio delle società di capitali — i “casi eccezionali” si riferiscono a particolari situazioni inerenti, non già alla società, bensì ai beni oggetto di valutazione, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la rivalutazione dei beni immobili giustificata dall’esigenza di coprire perdite dell’esercizio (Sez. 1 civ., n. 9068 del 07/07/2000, Rv. 538308 – 01; Sez. 1 civ., n. 2538 del 08/02/2005, Rv. 579471 – 01; conf. in motivazione Sez. 1 civ. n. 23269 del 17/11/2005).

Ai fini della deroga devono ricorrere circostanze particolari tali da rendere il valore “legale” del tutto inadeguato, e perciò imponenti la rivalutazione sì da consentire di rilevare l’impresa nella sua dimensione effettiva.

È bene chiarire, inoltre, che la deroga in “casi eccezionali” deve essere giustificata, per espressa previsione normativa, dalla necessità di fornire una rappresentazione veritiera e corretta; quindi, non potrà mai essere consentita per alterare l’effettiva situazione della società; inoltre deve trovare una specifica esplicazione nella nota integrativa, in modo da essere immediatamente evidenziata sia nella sua dimensione oggettiva sia nella più adeguata idoneità rappresentativa.

Come appalesa l’obbligo di ostensione delle motivazioni, la deroga deve trovare fondamento non nel soggettivo convincimento degli amministratori, ma in ragioni concrete, suscettibili di sindacato da parte del giudice sotto il duplice profilo della reale esistenza e della adeguata consistenza: aspetti che assumono rilievo ai fini dell’accertamento e della falsità della valutazione che ne è scaturita.

Nella fattispecie in esame, anche se sulla base della legislazione speciale vigente all’epoca era possibile procedere alla rivalutazione degli immobili anche in difetto di eventi eccezionali (opzione che però comportava l’immediato pagamento di un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza), la società ha preferito procedere alla rivalutazione di cui al comma quinto dell’art. 2423 cod. civ.

Sostiene la difesa che l’incendio costituirebbe evento eccezionale idoneo a consentire la tale rivalutazione, appostando i beni ad un valore superiore al costo storico.

In realtà, come già anticipato, non è possibile abbandonare il criterio del costo ed effettuare rivalutazioni dei beni considerando “caso eccezionale” l’incendio e la conseguente notevole perdita del capitale, poiché sono “eccezionali” unicamente quegli eventi che si riferiscono ai beni oggetto di appostazione; quegli eventi, cioè, che modifichino sostanzialmente la natura o la destinazione economica dei beni nell’ambito dei processi produttivi d’impresa e non quelli inerenti alle vicende dell’impresa (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 9832 del 19 giugno 1992).

Deriva che, da un lato, non hanno presa i rilievi difensivi che insistono nella legittimità della rivalutazione, dall’altro altro è pienamente rispondente ai principi generali la decisione dei giudici di merito secondo cui l’incendio in questione, pur essendo stato un evento di portata catastrofica per l’azienda, non giustifica la soluzione adottata dall’organo amministrativo di rivalutare i beni allo scopo di evitare, nella impossibilità di ricostituire il capitale sociale, lo scioglimento e la liquidazione della società.

Osservano correttamente i giudici di merito che la presenza di perdite durevoli che sarebbero conseguite all’incendio avrebbe dovuto inibire detta rivalutazione suggerendo, piuttosto, di procedere a una eventuale svalutazione degli immobili.

Né il ricorrente ha saputo indicare in che termini l’evento eccezionale oggetto di contestazione avrebbe in qualche modo inciso sul valore degli immobili non al ribasso bensì al rialzo, dimostrando così l’assoluta arbitrarietà e strumentalità dell’operazione contabile.

A fronte di tanto non può revocarsi in dubbio che la rivalutazione dei cespiti mirasse non a fornire una rappresentazione più veritiera della situazione patrimoniale, contabile, finanziaria della società (come imposto dall’art. 2343 cod. civ. per le deroghe nei casi eccezionali), ma solo a coprire le perdite, sì da evitare l’adozione delle iniziative previste per legge.