La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12960 depositata il 28 marzo 2024 ha ribadito che non è configurabile il reato di ricettazione nel caso di cessione di assegno circolare con firma apocrifa per irrilevanza penale della condotta costituente il reato presupposto, ormai, la sottoscrizione falsa non è più un reato ma solo un illecito civile.
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha ritenuto che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U., n. 40256 del 2018, F., Rv. 273936 – 01).
Tutte le considerazioni contenute nella decisione delle Sezioni unite devono valere ed estendersi all’assegno circolare, per sua natura non trasferibile – secondo quanto dispone l’art. 49, comma 7, D.Lgs. 231/2007 – che pure, incidentalmente, la sentenza delle Sezioni unite già richiama; infatti, come è stato correttamente puntualizzato in altra decisione di questa Corte, che ha deciso in senso conforme a quanto si sta qui sostenendo (Sez.2, n. 24165 del 2019, allo stato non massimata), l’assegno circolare è un mezzo di pagamento emesso da una banca, che lo firma, in relazione a una somma di denaro, che già è detenuta in cassa dall’istituto.
L’assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità, e ciò ai sensi della particolare disciplina dettata dall’art. 49 e seguenti del d. lgs. n.231 del 2007 in tema di disciplina contro il riciclaggio di denaro, ossia non può essere girato a terzi beneficiari, a maggiore garanzia della persona che riscuoterà l’importo.
Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario ed a maggiore tutela del creditore, la banca emittente dovrà depositare presso la Banca d’Italia una cauzione a copertura della somma riportata sull’assegno circolare.
Posto, quindi, che l’assegno circolare è essenzialmente non trasferibile, l’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite nella indicata pronuncia anche a tale mezzo di pagamento deve necessariamente fare concludere per l’intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari in quanto condotte riconducibili all’ipotesi del falso in scrittura privata e non alle eccezionali ipotesi di cui all’art. 491 cod. pen.
