Abbiamo più volte espresso in questo blog l’opinione della sostanziale inutilità, se non addirittura della dannosità, dei test psico-attitudinali ai quali si vorrebbe sottoporre i magistrati.
Protesta giustamente l’ANM il cui presidente paventa che si voglia giudicare la personalità dei componenti dell’ordine giudiziario (a questo link per la consultazione) e si mobilita anche il CSM il cui comitato di presidenza ha appena autorizzato l’apertura di una pratica di approfondimento della questione (a questo link per la notizia).
Dato atto di questo, bisogna capire perché si è arrivati ad una condizione del genere e perché, in questa stagione più che mai, attecchiscano così facilmente sentimenti negativi e di sfiducia verso la magistratura al punto da ricorrere perfino a strumenti improvvisati e insensati che, grosso modo, equivalgono a “un dito nell’occhio” (di nuovo il presidente dell’ANM, a questo link).
Un’istituzione di controllo non ha tra i suoi fini quello di essere amata dai cittadini ma l’impopolarità odierna della magistratura sembra dipendere da ragioni ben più numerose e complesse il cui comune denominatore è identificabile in una sequenza di contrapposizioni sempre più denunciate e sempre meno tollerate: molto potere/poca responsabilità, tendenza ad invasioni di campo verso gli altri poteri/difesa ad oltranza del proprio, ostentazione di superiorità etica/condotte concrete che la smentiscono, continui richiami ai grandi principi/prassi operative che li sviliscono e così via.
Un modo possibile per testare la fondatezza di questo eccentrico dualismo imputato al potere giudiziario, senza al contempo allontanarsi dal tema di partenza, è quello di scorrere, come più volte ha fatto Terzultima Fermata, la casistica disciplinare dell’organo di autogoverno della magistratura, desumibile dai massimari annuali delle decisioni della Sezione disciplinare del CSM.
Potrebbe sembrare un ambito troppo angusto e settoriale ma non è così: il complesso di quelle decisioni concorre in modo rilevante a definire lo sguardo che la magistratura, componente di maggioranza del CSM, riserva a se stessa.
Vediamo un po’.
Caso n. 1 (definito con ordinanza n. 43/2023)
Un magistrato entra in Tribunale a bordo di una bicicletta, ne percorre i corridoi fino ad arrivare nell’aula dove dovrà tenere un’udienza per direttissima.
Richiesto di giustificarsi, afferma di essere stato costretto all’uso della bicicletta da un improvviso attacco di mal di schiena.
Prosciolto dall’addebito per l’unicità dell’episodio.
Caso n. 2 (definito con sentenza n. 57/2023)
Un sostituto procuratore della Repubblica pronuncia frasi aggressive e gravemente offensive nei confronti di altri magistrati e di collaboratori.
Prosciolto dall’addebito.
Caso n. 3 (definito con sentenza n. 62/2023)
Nel corso di un’udienza un Procuratore della Repubblica rivolge ad una parte una frase mortificante ed offensiva.
Prosciolto dall’addebito perché la condotta può reputarsi priva di sostanziale offensività, non ha leso in modo effettivo il bene giuridico protetto, non ha compromesso l’immagine del magistrato e non ne ha diminuito il prestigio nel suo ambiente lavorativo.
Caso n. 4 (definito con sentenza n. 70/2023)
Un magistrato scrive una sentenza con motivazione solo apparente, consistita nella mera affermazione della sussistenza dei presupposti di legge, e travisando i fatti.
Prosciolto dall’addebito per difetto di lesione del bene giuridico protetto e assenza di compromissione dell’immagine esterna del magistrato, del quadro dei valori che ne qualificano la funzione e del prestigio dell’ordine giudiziario, inteso nella sua globalità.
Caso n. 5 (definito con sentenza n. 12/2022)
Un Procuratore della Repubblica tenta un approccio sessuale con una magistrata di altro ufficio.
Prosciolto dall’addebito perché non vi è alcun nesso di occasionalità tra il comportamento tenuto e l’esercizio di funzioni giurisdizionali.
Caso n. 6 (definito con ordinanza n. 154/2021)
Un sostituto procuratore della Repubblica acquisisce copia degli atti di un procedimento che lo riguarda avvalendosi delle relazioni di ufficio con il personale di cancelleria.
Prosciolto dall’addebito per avere tenuto la condotta in uno stato di evidente turbamento che ha portato a una scarsa ponderazione dell’agire a cui, però, è seguita la restituzione delle carte circostanza che escludono la sussistenza del requisito della gravità.
Solo sei casi, scelti in rappresentanza di un insieme ben più vasto, nei quali si vedono all’opera magistrati sofferenti di mal di schiena che arrivano nell’aula d’udienza in bicicletta, aggressivi e offensivi verso colleghi e ausiliari o controparti processuali, autori di sentenze che sono tali solo formalmente, molestatori di colleghe, turbati e stravolti al punto di carpire indebitamente copie di procedimenti di cui sono parte.
Si può scommettere che ciascuno di questi comportamenti, se tenuto da un individuo non appartenente all’ordine giudiziario e valutato da un organo diverso dalla Sezione disciplinare del CSM, avrebbe comportato l’inflizione di una sanzione.
Così come si può star certi che se il non magistrato avesse provato a difendersi con una qualsiasi delle giustificazioni avallate dalla predetta Sezione gli si sarebbe riso in faccia.
Ed allora, è così inappropriato ritenere che il campione delle decisioni appena elencate sia puro e semplice doppiopesismo?
Se così fosse, le dita negli occhi continuerebbero a rimanere prive di giustificazione razionale ma se ne comprenderebbe meglio la pulsione primordiale di cui sono il frutto.
Perché, citando dal Cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, “Non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente“.
