La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 11829/2024 ha ricordato che è sempre presente l’intesse ad impugnare, con il ricorso per cassazione, la sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse del ricorrente a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
Principio già espresso dalla Cassazione Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666 – 01.
La Suprema Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015) per gli effetti negativi che produce per l’imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato.
Ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, sempre che le due cause concorrano al momento della sentenza che applica l’art. 131 bis cod. pen. (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885; Rv. 263885; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505 – 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 – 01).
