Revisione per conflitto tra giudicati: non consentita se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati ricostruiti in modo identico (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 11748/2024, udienza del 7 marzo 2024, ritiene pacifico, nell’interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’ipotesi della revisione dovuta al c.d. ‘conflitto teorico di giudicati’, prevista dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non sussiste se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (così, tra le molte, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317).

In altri termini, se è vero che, in generale, la divergente valutazione dei medesimi fatti e, dunque, il diverso esito di distinti giudizi, sono evenienze non avulse dal sistema processuale, ma si cerca tendenzialmente di evitarli garantendo la trattazione unitaria dei procedimenti a carico di imputati del medesimo reato o di reati tra loro connessi, laddove una siffatta trattazione unitaria non sia stata possibile in ragione delle differenti scelte processuali fatte dagli imputati – come avviene quando soltanto alcuni di essi abbiano scelto di essere giudicati con il giudizio abbreviato o con altro rito speciale, e la posizione di altri sia stata definita in un giudizio ordinario possibilità che i giudicati finali di differente tenore siano “messi in discussione” con l’istituto della revisione è soggetta a particolari condizioni: dovendosi escludere dall’ambito di operatività di tale istituto le situazioni di divergenze decisionali generate non da una “inconciliabilità dei fatti” esaminati, ma dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità dei riti instaurati (così Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Rv. 256169).