Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 1314/2024, udienza del 7 dicembre 2023, ha precisato che, sebbene l’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. non preveda, a differenza di quanto disposto dall’art. 493, comma 2, cod. proc. pen. a proposito delle prove non comprese nella lista prevista dall’art. 468 cod. proc. pen., l’onere della parte richiedente di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le nuove prove di cui chiede l’assunzione, occorre pur sempre che la prova non solo sia nuova rispetto a quelle già assunte, ma sia allo stesso tempo sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È, infatti, proprio tale noviter repertae che contraddistingue la disposizione in esame da quella di cui al primo comma che, oltre ad avere ad oggetto le prove già acquisite, può riguardare anche “nuove prove” preesistenti o già note alle parti (Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Rv. 211262; Sez. 3, n. 47963 del 14/11/2016, Rv. 268657 in motivazione).
Pertanto, posto che dal corretto inquadramento della “nuova prova” discende anche la regola che ne definisce l’ambito di assunzione (incompletezza dell’istruttoria di talché il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti nel caso di cui al primo comma; ammissione della prova, salvo che si tratti di prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue ed irrilevanti, nell’ipotesi di cui al secondo comma), la verifica dell’esistenza del requisito di ingresso della prova, costituito dall’essere «sopravvenuta» ovvero «scoperta» dopo il giudizio di primo grado, non incorre in alcuna violazione di legge.
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato genericamente a contestare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui «l’asserita scoperta solo in epoca successiva è rimasta indimostrata», senza neppure circostanziare le modalità in forza delle quali l’imputato sarebbe venuto in possesso delle pregresse registrazioni, non prodotte nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, sulla questione, la Corte territoriale ha comunque espresso con chiarezza il giudizio di irrilevanza, richiesto dal combinato disposto degli artt. 495 comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., così come si evince dalla lettura dell’articolato passaggio motivazionale contenuto nelle pagine 23 e 24 della impugnata sentenza, ove è espressamente indicato che il diniego si fonda anche sull’assenza di «rilevanza», così rivelandosi la manifesta infondatezza della eccezione difensiva che fa erroneamente leva sul richiamo del canone della non decisività (proprio del giudizio di cui al primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen.).
