Impugnazione della parte civile avverso sentenza di proscioglimento non necessita dell’indicazione “ai soli effetti civili” (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11131/2024 ha ricordato che l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili.

Fatto

Il Tribunale di Nola, con sentenza in data 14 novembre 2023, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile B.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola, che aveva assolto G.F. dal delitto di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Riteneva il giudice monocratico di appello che l’impugnazione della parte civile, avendo ad oggetto l’istanza di punizione agli effetti penali dell’imputato e non articolando profili civilistici, doveva ritenersi inammissibile.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile e procuratore speciale avv.to F., deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione dell’art. 576 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. stante il pacifico interesse della parte civile ad impugnare le sentenze di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste e l’autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile e, quindi, l’effetto preclusivo della domanda di risarcimento danni ad essa connessa.

Decisione

Ed invero secondo l’interpretazione delle Sezioni unite l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254130 – 01).

In motivazione il supremo consesso fornisce ampia spiegazione delle ragioni della decisione stabilendo che la parte civile, nonostante la modifica dell’art. 576 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell’imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. (Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, Rv. 251061).

Ne consegue che, la disposizione di cui all’art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità.

Ovviamente la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all’accertamento (incidentale) della responsabilità penale.

Tale effetto devolutivo, tuttavia, non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell’atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen.

La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell’atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen., a circoscrivere in tal modo l’impugnazione svolta dalla parte civile.

Non vi è dubbio, pertanto, che secondo l’interpretazione delle Sezioni unite l’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile della sentenza di proscioglimento non è legata alla formulazione del petitum con formule inequivocabilmente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni essendo invece connessa alla richiesta di affermazione di responsabilità dell’imputato, che, in assenza dell’impugnazione della pubblica accusa, in tal caso non può che essere limitata ai soli profili civilistici della vicenda.

Successivamente il principio risulta precisato da altre pronunce secondo cui è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l’affermazione della responsabilità dell’imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell’impugnazione del PM, ma semplicemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

L’impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inammissibilità, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l’affermazione della responsabilità dell’imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile renderebbe inammissibile l’impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell’autore dell’illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la “res iudicanda” si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse (Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006, Rv. 233273 – 01).

Ancor più recentemente si è stabilito che l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Rv. 272976 – 01).

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l’accoglimento dell’impugnazione; ed invero, l’appello della parte civile, dopo una lunga esposizione dei fatti dai quali ricavare a suo avviso gli estremi del reato contestato, conteneva la specifica richiesta di riforma totale della sentenza di primo grado con “condanna del G. alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni materiali e morali subiti come quantificati nella dichiarazione di costituzione di parte civile cioè nella misura di euro 20.000 e comunque nella misura ritenuta di giustizia oltre alle spese processuali

Ne deriva affermare che, sebbene l’impugnazione presentasse profili di inammissibilità in ordine alla richiesta di condanna penale, la stessa, contenendo una specifica richiesta risarcitoria ricollegata all’accertamento del fatto illecito, non poteva ritenersi inammissibile in quanto aveva ad oggetto proprio una precisa domanda di condanna agli effetti civili che rientra nel parametro applicativo dettato dall’art. 576 cod. proc. pen.