La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11136/2024 ha ricordato che in tema di distinzione delle fattispecie di cui agli artt. 629 e 640 cod. pen. il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima.
In particolare, ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato
Sicché sussiste sempre l’estorsione quando l’azione minacciosa è diretta ad ottenere un ingiusto profitto con pari danno per la vittima poiché, in tali casi, come anticipato, la stessa è posta dinanzi alla alternativa o di subire la privazione patrimoniale ovvero il male prospettato.
Circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso in esame quando all’A. veniva prospettato un male ingiusto ove avesse insistito nell’agire per la percezione legittima del corrispettivo dovutogli. Il principio della sussistenza dell’estorsione nei casi in cui il danno derivante da quanto prospettato da un lato e l’ingiusto profitto dall’altro, sia costituito dalla rinuncia all’esercizio di un diritto spettante ad una delle parti di un rapporto bilaterale obbligatorio, piuttosto che in una perdita patrimoniale diretta, risulta già affermato con distinte pronunce della Corte di cassazione.
In particolare l’evoluzione giurisprudenziale ha teso ad estendere la nozione di ingiusto profitto oltre il parametro della diminuzione patrimoniale già a partire da quelle pronunce le quali sottolineavano che in tema di estorsione il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all’imposizione deve essere un danno patrimoniale precisando espressamente che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose (Sez. 1 n. 1683 del 22/04/1993 Rv. 194418-01; Sez. 1, n. 679 del 07/11/1989 Ud. (dep. 18/01/1990) Rv. 183099 – 01).
Si è poi successivamente chiarito che in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno – che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva “deminutio patrimonii” – ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 – 01).
Appariva così chiarito che l’effetto immediato della condotta posta in essere dall’agente può essere mirata a realizzare un ingiusto profitto privo di immediata conseguenza sul patrimonio della vittima (la rinuncia all’esercizio del diritto di credito) e che però l’azione è ugualmente qualificabile ex art. 629 cod. pen. quando, per effetto della coartazione stessa, l’effetto mediato è quello della perdita di un diritto cui consegue una effettiva deminutio patrimonii, corrispondente all’impossibilità di conseguire la prestazione diretta ad accrescere il proprio patrimonio, quale ad esempio il pagamento di un bene in precedenza ceduto.
Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all’esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro; in motivazione, la cassazione ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e “chance” future di .arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 – 01).
Successivamente la nozione veniva riaffermata da quell’intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 01).
Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l’altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 – 01).
Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno; anche in tal caso, quindi, l’ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all’esercizio del diritto di querela, ma l’effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare la fondatezza del ricorso sussistendo la denunciata violazione di legge posto che, la fattispecie estorsiva prospettata, è costituita dalla condotta minacciosa posta in essere ai danni della vittima e finalizzata ad ottenere la rinuncia ad un preciso diritto di credito che l’A. vantava nei confronti del F., per effetto della precedente vendita di beni; e non vi è dubbio che, a fronte di un diritto di credito esercitabile dal venditore, a seguito della consegna del bene compravenduto cui non sia seguito il pagamento del prezzo, la minaccia rivolta dall’acquirente e finalizzata ad ottenere la rinuncia al credito integra proprio un ingiusto profitto con altrui danno.
