“Equa su equa”: un prodotto DOC del nostro sistema (di Vincenzo Giglio)

Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi“: sono le parole pronunciate in punto di morte dal replicante protagonista di Blade Runner, il film di culto di Ridley Scott.

La stessa cosa, certo senza la forza epica di quella scena e senza essere per forza a un passo dal baratro, può capitare a chi si aggira per i meandri della giurisprudenza italiana.

Confesso di avere provato un certo smarrimento, misto al disagio per essermi imbattuto in qualcosa che avrei dovuto conoscere e invece ignoravo, quando ho letto per la prima volta l’espressione “equa su equa” che dà il titolo a questo post.

L’ho trovata in Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 7000/2023, camera di consiglio del 20 settembre 2021, pubblicazione del 9 marzo 2023.

Riporto testualmente il passaggio illuminante:

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, I. 89/01, lamentando la protrazione eccessiva di un procedimento di equa riparazione presupposto, iniziato nel luglio 2012 e articolatosi in due fasi (di merito e di legittimità), eccedendo il termine di due anni […]

Il primo motivo è fondato.

Infatti, in base agli stessi dati considerati dal decreto impugnato, è incongrua la conclusione cui esso perviene in ordine al computo della protrazione del giudizio presupposto per valutarne la soglia di gravità per cui il danno da ritardo nella definizione possa ritenersi indennizzabile.

In specie, la Corte di merito muove dalla premessa che il giudizio presupposto sia costituito dal processo di cognizione ed esecutivo, senza tenere conto che nel caso in esame si controverte di ipotesi di indennizzo per giudizio relativo ad “equa su equa“, ossia di procedimento presupposto relativo ad equa riparazione, iniziato nel luglio 2012 e articolatosi in due fasi, la prima conclusasi con decreto di reiezione della domanda n. 1818 del 02.12.2015 avanti alla medesima Corte distrettuale, e la seconda dinanzi alla Corte di cassazione, con ricorso del giugno 2016 e definita con ordinanza n. 11227 del 24.04.2019.

La sommatoria dei due periodi è, dunque, pari ad anni 6 e mesi 9.

Alla luce della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni unite di questa Corte con la recente sentenza n. 19883 del 2019 (cfr. in particolare i principi affermati sub nn.1, 2, 3 e 4 di cui alle pagg.36 e 37 della sentenza suddetta) il processo di “equa su equa” va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass., Sez. Un., 19 marzo 2014 n.6312), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni.

Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente “del processo” e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l’inizio dell’esecuzione, ovvero tra la notificazione dell’atto di precetto ed il pignoramento.

È stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio presuppone che la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016 n.9142).

Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l’ulteriore ritardo può costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale. Nel caso specifico la Corte di appello ha quindi errato laddove ha ritenuto di poter applicare – escludendo l’indennizzo – al giudizio che sia in relazione alla prima fase sia in relazione alla seconda fase, dinanzi alla Corte di cassazione, ha ampiamente superato i due anni, sei mesi e cinque giorni“.

Poco importano a questo punto il ricorso e la decisione che sfumano sullo sfondo.

Conta invece che qui da noi possa capitare che un procedimento ecceda i limiti della durata ragionevole come configurati dalla cosiddetta Legge Pinto e che lo stesso possa accadere al successivo procedimento finalizzato alla decisione sulla violazione e sull’equa riparazione da corrispondere alla vittima: equa su equa, appunto.

Così come conta che per ottenere la seconda equa il malcapitato di turno debba rivolgersi alla Corte EDU perché il nostro ineffabile legislatore non l’ha presa in considerazione.

Un’ultima annotazione si impone prima di concludere: l’ordinanza annotata in questo post è stata discussa nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 e pubblicata il 9 marzo 2023 con un intervallo tra le due date pari a quasi un anno e mezzo.

Possibile che in futuro ci toccherà leggere equa su equa su equa?