Sostituzione della pena ex art. 53 L. 689/1981: possibile anche per chi si trovi sottoposto per altra causa a misure alternative alla detenzione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 11950/2024, camera di consiglio del 2 febbraio 2024, ha affermato che è possibile la sostituzione della pena a norma dell’art. 53, L. n. 689/1981, nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione.

Nessuna disposizione normativa lo vieta e, per contro, numerose previsioni impongono la soluzione positiva.

Si possono citare in tal senso gli artt. 62 e 63 della citata L. 689, rispettivamente in tema di esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Occorre pertanto formulare il seguente principio di diritto: “può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative per altra causa“.