Procedimento di prevenzione: non gli si applicano le regole dettate per le impugnazioni dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 11726/2024, camera di consiglio del 16 novembre 2023, ha ricordato che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione ed è quindi preclusa loro estensione, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio, a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.

Nella medesima direzione milita poi la circostanza che il d. lgs. n. 150/2022, con l’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare la disciplina ivi prevista con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo.

Tanto, in linea con quanto già stabilito dalla legge delega n. 134/2021 che, all’art. 1, comma 7, lettera h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa nell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Tale conclusione trova peraltro ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d. lgs. citato, il quale, nel prevedere tra l’altro che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza.

Da qui la massima che segue: “non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150“.