Estinzione degli altri effetti penali della condanna e sospensione condizionale della pena (di Riccardo Radi)

Quando può essere concessa la sospensione condizionale della pena in caso di precedenti estinti in quanto giudicati con patteggiamento?

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6017/2024 ha ricordato che l’’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen.

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso che lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale ritenendo illegittimo il diniego fondato su precedenti “estinti” in quanto giudicati con “patteggiamenti” che avevano concesso la sospensione condizionale della pena.

Sul punto la cassazione osserva che l’estinzione del reato è una conseguenza sia della applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che della sospensione condizionale della pena.

Con riguardo al patteggiamento l’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, se nel termine di cinque anni (quando la sentenza concerne un delitto), ovvero di due anni (quando la sentenza concerne una contravvenzione) l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, allora il reato si estingue (sempre che sia stata erogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria).

La norma prescrive che si estingue anche “ogni effetto penale”.

Ma che tuttavia – ed è quello che rileva nel caso di specie – la sentenza di applicazione della pena per il reato estinto non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale “solo se” con la stessa è stata applicata una sanzione pecuniaria o una pena sostitutiva, dunque non quando è stata applicata una pena detentiva.

Pertanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’estinzione di un reato per il quale era stata applicata la “reclusione” di un anno, mesi undici e giorni tredici di reclusione fosse ostativa alla nuova concessione della sospensione condizionale.

La sentenza si configura parimenti legittima se l’estinzione viene ricondotta alla sospensione condizionale della pena.

Sul punto si riafferma che l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 258668 – 01).

Infine, la Cassazione ritiene che anche la motivazione relativa al diniego della concessione del beneficio della non menzione non si presti a censure.

Invero il richiamo che la sentenza effettua alle modalità del fatto ed alla personalità del soggetto deve considerarsi “nutrito” dalle precedenti esaustive valutazioni in ordine alla gravità della condotta, compiuta su luogo di lavoro, il che, secondo la legittima valutazione della Corte di merito, ostava alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario spedito a richiesta dei privati.