Confisca estesa e confisca per equivalente: le differenze (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4869/2024, udienza del 18 ottobre 2023, chiarisce le differenze tra la confisca cosiddetta estesa (art. 240-bis cod. pen.) e la confisca per equivalente (regolamentata da espresse e diverse previsioni di legge).

È del tutto pacifico, per la stessa conformazione legislativa dei due istituti, che solo nella confisca ‘per equivalente’ la ablazione patrimoniale (che può dirigersi a qualsiasi bene rinvenuto nel patrimonio del condannato o nella sua disponibilità) deve essere «parametrata» al profitto del reato oggetto di accertamento (limite del valore corrispondente al prezzo o profitto del reato), trattandosi di uno strumento sostanzialmente punitivo teso ad assicurare il recupero (anche su beni non di provenienza illecita) del profitto o prezzo del reato.

Nella confisca estesa, per converso, l’ablazione patrimoniale si verifica in rapporto ad un meccanismo più complesso e articolato, che necessariamente prevede : a) la commissione di un particolare tipo di reato, elevato dal legislatore a ‘spia’ di una probabile accumulazione illecita pregressa; b) la prova, fornita dall’accusa, della sproporzione tra beni posseduti dal condannato e capacità reddituale del medesimi; c) la mancata giustificazione, da parte dell’interessato, della legittima provenienza dei beni risultati sproporzionati. In presenza di dette condizioni, la confisca può raggiungere beni che risultano nella disponibilità del condannato (anche eccedenti il profitto del singolo reato), in ragione della segnalata sproporzione che, in una con la particolare natura del reato commesso (appunto, detto reato/spia), crea una ragionevole presunzione di derivazione illecita dei beni medesimi, in modo non difforme da quanto avviene per la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 2011, come di recente evidenziato nelle decisioni di legittimità e della Corte costituzionale (n. 33 del 2018, n.24 del 2019) intervenute su questi temi.

Dunque del tutto estranea alla conformazione legislativa dell’istituto della confisca estesa è la pretesa di limitarne gli effetti al solo ‘profitto’ dello specifico reato, per quanto sinora detto. Inoltre, circa l’ambito dei poteri del giudice della esecuzione, la ricorrente non si confronta con i contenuti dell’arresto delle Sezioni unite penali (sent. Crostella del 2021) secondo cui il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.

La confisca estesa è misura di sicurezza atipica che prescinde dalla esecuzione della pena detentiva, come si è già precisato da parte di Sez. 1^, n. 36705 del 8.6.2021, rv 281905 (secondo cui in tema di confisca allargata, l’applicazione della misura in sede esecutiva non è subordinata alla perdurante esecuzione della pena inflitta per il reato presupposto). In tale decisione, condivisa dal collegio, si è precisato che la disposizione di cui all’art. 236 comma cod. pen. crea uno ‘statuto separato’ della confisca/misura di sicurezza rispetto alle misure di sicurezza personali. Non vi è, pertanto possibilità di ritenere applicabile il principio di necessaria correlazione con la eseguibilità della pena di cui all’art. 210 cod. pen. Del resto, la stessa disposizione di legge di cui all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. facoltizza in modo espresso il giudice della esecuzione a disporre la confisca estesa, senza porre alcun limite o rapporto con l’esecuzione della pena, il che ulteriormente conferma la validità del principio di diritto prima citato.