Revoca della costituzione di parte civile e incidenza sulla procedibilità del reato di sequestro di persona (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11569 depositata il 19 marzo 2024 ha esaminato la questione relativa all’incidenza della revoca della costituzione di parte civile, preceduta da denunce prive di espresso valore querelatorio, nella procedibilità del reato di sequestro di persona.

La Suprema Corte premette che come correttamente rilevato in ricorso, a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs n. 150 del 2022, la procedibilità per il reato di sequestro di persona è divenuta a querela di parte salvo che il fatto sia commesso nei confronti di incapace; e poiché nel caso in esame detta querela non si ravvisa dalle dichiarazioni pur valorizzate dalla corte di appello rese dalla C.C. allegate ai ricorsi e pure richiamate dalla sentenza, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente a tale fatto per difetto di querela.

Ha errato pertanto la sentenza impugnata che, nel riformare quella di primo grado e pronunciare la condanna per il reato di cui al capo n. 4 di sequestro di persona, non ha rilevato preliminarmente il difetto di procedibilità.

Né può tenersi conto ai fini della procedibilità della costituzione di parte civile avvenuta nel corso dell’udienza preliminare e poi successivamente revocata.

Al proposito, infatti, vale richiamare gli orientamenti della cassazione secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs n. 150 del 2022 (ed. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01); ancora si è affermato che in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata – nella specie, senza opposizione da parte della difesa dell’imputata – anche successivamente all’introduzione della procedibilità a querela da parte del d. lgs. 10 aprile 2018 n. 36, determina la piena sussistenza dell’istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540 – 02). Deriva affermare che nell’interpretazione giurisprudenziale della cassazione in assenza di querela solo la costituzione di parte civile non revocata produce effetti equipollenti, manifestando la volontà della vittima perché si proceda.

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che nei casi opposti di revoca della costituzione di parte civile preceduta da denunce prive di espresso valore querelatorio, non può ritenersi sussistere una permanente volontà della persona offesa di procedere nei confronti dell’imputato con la conseguenza che, in tali casi, va dichiarato proprio non doversi procedere per difetto di querela ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen.

Quanto alla possibilità di fare valere il difetto di querela con il ricorso per cassazione avverso le pronunce di appello che abbiano condannato in riforma della pronuncia di primo grado l’imputato, senza rilevare la modifica del regime di procedibilità ex d. lgs. n. 150 del 2022, va fatta applicazione del principio già stabilito dalla Suprema Corte e secondo cui in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Rv. 284698 -01); principio che, come anticipato, va certamente riaffermato nelle ipotesi di condanna in appello in riforma della decisione assolutoria di primo grado per reati divenuti procedibili a querela in forza del mutato regime introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, non potendo la relativa eccezione che essere proposta nel grado successivo.

L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine all’ipotesi di reato di cui al capo n. 4) contestata ad entrambi i ricorrenti A.A. e B.B.