Opposizione avverso la liquidazione dei compensi e opposizione avverso il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la competenza a decidere (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 11388 depositata il 19 marzo 2024 ha ricordato che l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2022, è uno strumento, seppure straordinario e atipico, di tipo impugnatorio e come tale è regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale.

Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2022 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigettata (o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto.

La competenza a decidere, spetta, dunque, al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha provveduto.

L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.

Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. Della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art. 92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile.

Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub – procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Graziano, Rv 228118).

Oggi invece il processo è regolato dagli art. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l’art. 15 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido.

Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2022 sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Rv 277420; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass; Sez. 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908).

Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254).

Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424).

La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che:

– il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 (quali in particolare quelle sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata di terzo (art. 702 bis, commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sulla conversione del rito (art. 702 ter commi 3 e 4, cod. proc. civ.), sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull’appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater cod. proc. civ.), risultando astrattamente compatibili quelle di cui all’art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative alla informalità dell’istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto dal d.P.R. 115/2002.

– l’intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l’adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte (art. 79 comma 3 dPR 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all’assolvimento dell’onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti;

e ha concluso che, anche dopo l’intervento dell’art. 14 D. Lgs 150/2011, il richiamo di cui all’art. 99, comma 3, dPR 115/2002 deve intendersi riferito alle sole disposizioni compatibili e cioè quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l’obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto.

Deve essere, quindi, ribadito che il procedimento previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (così in motivazione Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908 cit.).

Sulla scorta di tale principio la competenza a decidere l’opposizione, per espressa previsione normativa spettante al Presidente del Tribunale, può da questi essere delegata, senza la trattazione dell’affare in sede penale e non già in sede civile. Nel caso in esame, invece, il giudice monocratico civile, assegnatario del procedimento in virtù di un decreto del Presidente della Sezione Civile, ha valutato e deciso l’opposizione secondo le regole del procedimento civile. Ne consegue che il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato deciso da un giudice funzionalmente incompetente.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con trasmissione atti al Presidente del Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

In conclusione, la competenza è del giudice civile quando l’avvocato quando impugna il decreto di liquidazione dei compensi ed è sempre del giudice penale quando impugna il provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.