Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10878/2024, udienza del 21 febbraio 2024, ha ricordato che l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen.: in tal senso si esprime chiaramente l’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
L’art. 581, comma 1, a sua volta, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva nella lettera c) che l’impugnazione dovesse contenere l’enunciazione «dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Sull’interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all’applicabilità della sanzione di inammissibilità per “genericità estrinseca” anche all’appello, ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affetti da “genericità estrinseca” quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Sono invece affetti da “genericità intrinseca” quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile (in tal caso, però, non vi era dubbio sulla possibilità di dichiararne l’inammissibilità, anche prima della citata sentenza). La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell’articolo 581, introducendo nella lettera b) un requisito prima non previsto (l’indicazione, cioè, «delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione») e precisando che ciascuno dei requisiti indicati nella norma doveva essere oggetto di «enunciazione specifica». Il testo della lettera c) è stato spostato nella lettera d). La recente novella introdotta con d.lgs. 150/2022 ha ulteriormente recepito l’esigenza di specificità, introducendo un nuovo comma 1-bis nel testo dell’art. 581, con espresso riferimento all’atto di appello. La nuova norma recita: «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». L’esigenza di specificità estrinseca è stata dunque recepita in una norma di legge, che però non ha fatto altro che sancire quanto già risultava dalla citata evoluzione giurisprudenziale.
