Il Servizio studi del Senato della Repubblica ha da poco pubblicato il dossier n. 50 (allegato alla fine del post) sul disegno di legge A.S. n. 985 di iniziativa dei deputati Pittalis, Calderone e Patriarca, già approvato dalla Camera dei Deputati, contenente modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di prescrizione.
Si propongono qui le sole parti attinenti alle modifiche, rinviando per il resto alla lettura integrale del documento.
Articolo 1
Tale articolo reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
In particolare, la lettera a), introducendo nel codice penale l’art. 159-bis, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione.
Si ricorda che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall’articolo 159 c.p.
Il nuovo articolo 159-bis (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso:
- in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni;
- in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
Si evidenzia che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 (c.d. L. Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. Si evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d’appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione.
I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all’art. 544 c.p.p. (secondo comma).
L’articolo 544 c.p.p. prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia del dispositivo.
Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-bis, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribunale o della Corte d’appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare i termini previsti dall’articolo 544 c.p., per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall’articolo 159 c.p., essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).
Il nuovo articolo 159-bis prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione:
- nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma).
Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d’appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
Tale formulazione riprende quanto previsto nella relazione della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che «la ratio di questa “sospensione condizionata” alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall’altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giudizi di impugnazione, si evita, tanto per l’assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti».
- quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): o l’imputato è prosciolto; o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità; o nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall’art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.
In particolare, si tratta delle cause di nullità indicate nell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale:
– il comma 1 disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione;
– il comma 4 disciplina il caso di nullità assolute (ex art. 179 c.p.p.);
– il comma 5-bis disciplina la nullità nel caso di assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.
L’articolo 623 c.p.p. disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della corte di cassazione, prevedendo:
– alla lettera b), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado;
– alla lettera b-bis) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Infine, si specifica che le disposizioni di cui all’art. 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello (sesto comma).
La lettera b), modificando il primo comma dell’articolo 160 c.p., aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna.
Si ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell’art. 160 c.p. prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza 5 di condanna o dal decreto di condanna.
La medesima legge n. 3 /2019, sostituendo il secondo comma dell’art. 159 c.p., prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
Successivamente, la L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l’art. 161-bis.
Si ricorda che, ai sensi del medesimo art. 160 c.p., la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi. L’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l’aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.
La lettera c), modificando il secondo comma dell’art. 161 c.p., estende l’elenco dei reati per cui l’aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell’interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.
I reati per cui attualmente l’aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:
– una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
– recidiva aggravata dalle circostanze di cui all’art. 99, co. 2 c.p.
La novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di:
- lesioni personali e (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 585, limitatamente ai casi di cui dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.
Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti:
– l’avere commesso contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.);
– l’avere commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli
572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c. p. (art. 576, primo comma, n. 5, c. p.);
– l’essere stato il fatto commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.);
– l’avere commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.);
– l’avere commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma, c.p.).
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
La lettera d) abroga l’articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado.
L’art. 161-bis c.p., introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la 6 legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
Articolo 2
Tale articolo abroga l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Articolo 3
Tale articolo apporta alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all’abrogazione dell’art. 344-bis, al fine di:
- eliminare il riferimento all’articolo 344-bis dagli articoli 129-bis, c. 4, 157-ter, c. 2, c.p.p.;
- abrogare gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7;
- modificare la rubrica dell’art. 578.
L’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. prevede la facoltà del giudice, a richiesta dell’imputato, nel caso di reati perseguibili a querela, di disporre la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. La norma in commento sopprime il rinvio alla sospensione dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis, c. 6 e 8.
L’art. 157-ter, comma 2, c.p.p. concerne la facoltà dell’autorità giudiziaria di disporre che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia effettuata a mezzo della polizia giudiziaria: al fine di evitare la scadenza del termine di prescrizione o di improcedibilità; nel caso di imputato sottoposto a misura cautelare; in ogni altro caso in cui sia ritenuto improcrastinabile e urgente. La proposta in commento sopprime il riferimento all’istituto dell’improcedibilità, di cui la proposta medesima prevede l’abrogazione.
L’art. 175, comma 8-bis, c.p.p. disciplina il computo del termine di improcedibilità nel caso di restituzione nel termine concessa ex comma 2.1 dell’art. medesimo all’imputato giudicato in assenza.
L’art. 578 c.p.p. concerne la decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia, prescrizione o improcedibilità. La norma in commento elimina, abrogando i commi 1-bis e 1-ter e modificando la rubrica, i riferimenti all’improcedibilità.
L’art. 578-ter c.p.p. concerne la decisione sulla confisca e i provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità. L’art. 628-bis, comma 7, c.p.p. prevede l’applicabilità dei termini di improcedibilità nel caso di riapertura del processo per violazione della Convenzione CEDU accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Articolo 4
Tale articolo modifica l’art. 165-ter delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all’abrogando art. 344-bis c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo art. 159-bis c.p. Infine, viene contestualmente abrogato l’art. 175-bis delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex art. 344-bis del codice.
L’attuale formulazione del citato art. 165-ter, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis.
Infine, si ricorda che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (v. supra) ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (c.d. lex mitior). Si tratta di un principio generale sancito dall’articolo 2 del codice penale – che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e la tutela convenzionale da parte dell’art. 7 CEDU (sul punto, peraltro proprio in materia di prescrizione, v. sent. Corte cost. n. 393 del 2006 e n. 236 del 2011, nonché, in termini generali, sent. Corte EDU 17 settembre 2009 – Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroagire nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente.
Buona lettura.
