Ostacoli alle impugnazioni dovuti alla Riforma Cartabia e aumento della popolazione carceraria: è così azzardato ipotizzare una relazione? (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Come ben sanno i pratici penalisti, uno degli aspetti più problematici della cosiddetta Riforma Cartabia è dato dall’introduzione di plurimi oneri aggiuntivi in tema di impugnazioni.

I nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. hanno infatti rispettivamente sancito: l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, l’inammissibilità dell’impugnazione delle parti private e dei difensori per il caso di omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio e l’inammissibilità dell’atto di impugnazione del difensore dell’imputato assente in caso di omesso deposito di uno specifico mandato ad impugnare comprensivo della dichiarazione o elezione di domicilio e rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

Abbiamo ripetutamente documentato il caos interpretativo creatosi soprattutto attorno ai commi 1-ter e 1-quater, di tali dimensioni da annichilire il ruolo della Corte Suprema come garante dell’unità del diritto nazionale.

Abbiamo ugualmente parlato dei possibili eccessi di discrezionalità conseguenti ad un’interpretazione troppo rigida e “difensiva” del parametro della specificità dei motivi.

Soprattutto, ci siamo più volte soffermati sulle derive “classiste” connesse all’obbligo di rinnovo della dichiarazione o elezione di domicilio e al rilascio della procura speciale dopo la pronuncia della sentenza da impugnare, sulla scorta della facile considerazione che tali adempimenti sono quantomai complicati per il difensore di imputati che vivono ai margini della società e sono sprovvisti di adeguate risorse economiche e culturali tali da consentirgli di cooperare efficacemente alla loro difesa.

Su queste premesse, ci poniamo la domanda contenuta nel titolo del post: può essere che l’accresciuta complicazione delle impugnazioni sia un fattore che concorre all’attuale sovraffollamento carcerario?

Non disponiamo ovviamente di dati risolutivi ma possiamo citare due indizi univoci che riportiamo qui di seguito:

1. A fine febbraio 2024 i detenuti presenti nelle carceri italiane sono 60.924 (19.035 dei quali stranieri) a fronte di 51.187 posti ufficialmente disponibili (ma con la solita avvertenza che dal dato ufficiale devono essere sottratte parecchie migliaia di posti per indisponibilità transitorie o permanenti). A fine febbraio 2023 i detenuti presenti erano 56.319 (17.354 dei quali stranieri). Nel solo ultimo anno, dunque, la popolazione detenuta è aumentata di 4.605 unità a parità di posti disponibili. Sempre nell’ultimo anno i detenuti stranieri sono aumentati di 1.681 unità.

2. Sul finiredel 2022 abbiamo pubblicato un post intitolato “Indispensabilità dell’appello: la verità statistica sulle decisioni scorrette del primo grado” (consultabile a questo link) che si fondava su un accuratissimo studio del ricercatore Jacopo della Torre pubblicato dalla rivista Archivio Penale. Tra i vari dati illuminanti era compreso il reversal rate, cioè il tasso di riforma in appello delle sentenze di primo grado.

Dalla tabella n. 7 dello scritto di Della Torre si ricava che negli anni compresi tra il 2011 e il 2019 il reversal rate nazionale non è mai stato inferiore al 34% e dalla tabella n. 8 che analizza in modo spettrale lo stesso tasso diviso per distretti giudiziari nel triennio 2027/2019 si ricava che in alcuni di tali distretti le revisioni hanno superato il 50%.

Ci sentiamo quindi di affermare, in piena condivisione con le conclusioni di La Torre, che l’appello è un segmento indispensabile del nostro processo penale per assicurare la correzione di una mole impressionante di sentenze sbagliate.

Se lo si ostacola, se lo si boicotta, se le sorti degli accusati sono lasciati nelle mani dei soli giudici di primo grado, il sovraffollamento carcerario aumenterà e, in aggiunta, in carcere ci andranno sempre più spesso innocenti.