La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9175/2024 ha ricordato che n tema di giudizio di appello, il principio devolutivo e le norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi ostano a che l’impugnazione della decisione in punto di responsabilità sia intesa come implicitamente comprensiva della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dalla Procura generale che ha impugnato ricorrente con motivo unico il punto della sentenza relativo alla rideterminazione della pena.
Nel caso esaminato la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta nonostante la preclusione derivante dall’aver l’imputato l’appellante contestato solo l’accertamento della responsabilità e non anche il trattamento sanzionatorio.
In base al principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deve difatti escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep. 2015, Riondino, Rv. 262455, la quale, in motivazione, ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d’appello non può procedere d’ufficio alla riduzione della pena, anche perché la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all’applicazione di ufficio delle attenuanti e dei benefici ivi indicati).
Sul punto si deve altresì evidenziare che, quello inerente al trattamento sanzionatorio, essendo un punto della sentenza impugnata caratterizzante lo stesso capo relativo al delitto di lesioni personali contestate ma diverso dal punto afferente alla mera responsabilità (il solo appellato), si è realizzata su esso la preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (in merito all’effetto preclusivo connesso alla distinzione tra punti e capi della sentenza di veda, ex plurimis, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
