L’avvocato che chiede un rinvio per depositare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non commette una forma di abuso del diritto (di Riccardo Radi)

L’assunto di un giudice di merito che ha ritenuto di rigettare la richiesta di liquidazione (per la fase della discussione) di un avvocato che aveva chiesto, alla fine dell’istruttoria dibattimentale, un rinvio per poter depositare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo il tribunale di merito: “il rinvio sarebbe stato chiesto al solo fine di ottenere il beneficio e tale comportamento avrebbe costituito una forma di abuso del diritto”.

La Cassazione civile ha corretto la decisione con l’ordinanza numero 2525/2024 stabilendo che in tema di spese di giudizio, non perde il compenso l’avvocato che chiede il rinvio dell’udienza per avere il gratuito patrocinio.

Va escluso, infatti, un abuso del diritto perché la domanda rientra nelle prerogative del difensore e, soprattutto, è il giudice che concede il differimento.

Fatto

Con ordinanza del 31.10.2018, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta, ex art. 170 del DPR n.115 dall’avv. A.B. avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale in favore dell’imputato F.C., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale ha osservato che il difensore, dopo l’istruttoria dibattimentale, aveva chiesto il rinvio dell’udienza di discussione e, nelle more della celebrazione dell’udienza, aveva presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Secondo il Tribunale, il rinvio sarebbe stato chiesto al solo fine di ottenere il beneficio e tale comportamento avrebbe costituito una forma di abuso del diritto, tanto più che dal verbale non emergevano le ragioni per le quali era stato chiesto il rinvio, né il difensore aveva spiegato per quali motivi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse stata richiesta in precedenza.

Decisione

La Cassazione premette che alla base dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato vi è la necessità di assicurare la difesa ai non abbienti, con l’unico limite dell’abuso del diritto nell’ipotesi in cui siano state coltivate impugnazioni inammissibili o sostenute spese superflue.

Negli altri casi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, né sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un’altra, purché sussistano le condizioni per l’ammissione al beneficio.

Nel caso di specie, l’imputato ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso del processo penale, dopo lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, sicché il giudice era tenuto a liquidare il compenso per la fase della discussione.

L’affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione fosse strumentale, al fine di consentire al difensore il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è fondata su illazioni e si pone in contrasto con la facoltà, riconosciuta al non abbiente, di richiedere il beneficio senza limiti di tempo, purché ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio.

Del resto, rientra nelle prerogative del difensore, al fine di assicurare il pieno diritto di difesa, richiedere, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il rinvio per la discussione, tanto più che – nella fattispecie – il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, ha concesso il differimento dell’udienza.

Chiosa la Cassazione: “è apparente, poi, perché avulsa da qualsiasi principio di diritto, l’affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione costituiva una forma di abuso del diritto, né è rilevante che dal verbale non emergano le ragioni per le quali era stato disposto il rinvio (il ricorrente sostiene, peraltro, che dai verbali di trascrizione emerge che il rinvio era stato chiesto per l’esame delle prove raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale); – è, infine, errata l’affermazione secondo cui non vi fosse la prova dell’attività svolta dal difensore all’udienza di discussione, in quanto è sufficiente che questi rassegni le sue conclusioni, considerando che nel processo penale l’arringa difensiva non viene trascritta”.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato.