Istanza di riabilitazione: gli step procedurali secondo la Corte di cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 10913/2024, udienza dell’11 dicembre 2023, ha chiarito l’assetto procedimentale da seguire per le richieste di riabilitazione.

L’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), d. l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 («misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), entrata in vigore il 21 febbraio 2014, stabilisce, tra l’altro, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale norma dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Pertanto, ai sensi delle norme menzionate, avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.

Tali criteri, in base a quanto richiamato da Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Rv. 262251, in motivazione (da intendersi qui ribadita) «sono coerenti con il condiviso orientamento della Suprema Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l’applicazione anche quando il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3 e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale “riesame” nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente -sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità-non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454)».

Più di recente, l’arresto citato è stato ribadito da Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306 che ha chiarito come «l’art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale dispone che il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, ordinanza avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore, in tal caso procedendosi con le forme dell’incidente di esecuzione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza».