La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10925 depositata il 14 marzo 2024 ha indicato i requisiti necessari per la configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni di cui all’art. 12-quinquies del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512 bis cod. pen.
La Suprema Corte ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni di cui all’art. 12-quinquies del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512 bis cod. pen., in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un’attività economica preesistente, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024 – 01).
Analogamente, si è ritenuto che, al fine di dimostrare l’intestazione fittizia, non è sufficiente la prova che l’indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l’accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l’attribuzione della qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015 Rv. 265904 – 01) e, più in generale, che occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (così Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Rv. 272128 – 01).
Si è anche ritenuto che, ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta. (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423 – 01).
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non si è uniformata a questi principi, riconoscendo, invece, il fumus del reato di intestazione fittizia delle quote sociali della A. U. L. essenzialmente in considerazione della gestione di fatto di un intero gruppo imprenditoriale da parte di G. e del genero N., essendosi individuati nei predetti coloro che si occupavano “integralmente della gestione delle società e dei ristoranti oggetto di sequestro, prendendo decisioni in ordine alle assunzioni di forza lavoro, all’acquisizione dei beni e servizi, chiedendo puntualmente informazioni sul fatturato e decidendo sull’ingresso od uscita di nuovi soci”.
Si è visto, invece, essere di per sé insufficiente a dimostrare l’intestazione fittizia della società la mera gestione ed amministrazione di fatto della società delle cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione.

Buongiorno Vi ringrazio del lavoro straordinario che fate per la collettività. Ho visto il vostro commento in oggetto è possibile avere copia della sentenza della Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10925 depositata il 14 marzo 2024. Grazie
Miano Antonio Consulente Generale di pratiche giuridiche civili e penali – amministrative e tributarie edilizie -mobiliari – immobiliari – finanziarie. Amministrazione di Beni Comuni – Agente Immobiliare
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