La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10675/2024 ha stabilito che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato.
La Suprema Corte ha richiamato il precedente della cassazione Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282857 – 01 che si è pronunciata su una fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3).
In applicazione dei principi affermati da quella pronuncia, discende l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Napoli, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Tra i casi in cui, in applicazione della sentenza n. 310 del 18- 25 luglio 1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell’art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen., l’ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), il cui art. 1, comma 6, lettera b), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 “in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale”».
Terrà conto il giudice del rinvio che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020 (sub n. 4.4.5. del “considerato in diritto), nell’assetto normativo antecedente alla legge n. 3 del 2019 esisteva una legittima aspettativa da parte dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione, come il ricorrente, di poter accedere, con rilevante probabilità, sulla base della disciplina vigente sia al momento del fatto sia al momento della condanna sia al momento della sospensione dell’ordine di esecuzione, a misure alternative alla pena detentiva, e che tale aspettativa è stata illegittimamente frustrata nella vicenda in esame.
La Corte di appello dovrà anche valutare l’eventuale sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo nell’interessato (cfr. Sez. 4, n. 25092/2021; Sez. 4, n. 17118/2021; Sez. 4, n. 57203/2017, cit.).
