Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 10487/2024, udienza del 29 febbraio 2024, ha ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 – 01) hanno affermato che nel giudizio di appello il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.
Prendendo le mosse dalle ordinanze della Corte costituzionale nn. 300 e 362 del 1991, relative al rapporto tra la disciplina dettata dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quella di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni unite hanno evidenziato come si debba ribadire che l’equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l’imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), non determinandosi così una violazione del principio di eguaglianza tra l’imputato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e l’imputato nei cui confronti, per ragioni di economia processuale, si sia data prevalenza alla dichiarazione della causa estintiva. Hanno, quindi, richiamato anche le pronunce della Corte costituzionale con le quali si era dichiarata l’incostituzionalità della mancata previsione della rinunciabilità alle cause estintive dell’amnistia e della prescrizione, poi inserita nell’art. 157 cod. pen. con legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Il diritto dell’imputato a rinunciare all’amnistia e alla prescrizione è, nella giurisprudenza costituzionale, il portato del giudizio comparativo tra interesse alla definizione celere del giudizio per il venir meno della pretesa punitiva dello Stato e interesse dell’imputato alla protezione del diritto alla piena integrità dell’onore e della reputazione.
Presupposto imprescindibile dell’applicabilità in appello della disposizione dell’art.129, comma 2, cod. pen. è, per altro verso, l’evidenza della prova dell’innocenza o l’assoluta mancanza di prova della colpevolezza (Corte cost. sent. n.5 del 9 gennaio 1975); situazione che chiaramente non ricorre nelle ipotesi nelle quali, come nel caso in esame, le acquisizioni istruttorie sulle quali il giudice di primo grado ha fondato la pronuncia di condanna non risultino del tutto arbitrarie, inesistenti o sconfessate da una lapalissiana prova contraria e avrebbero dovuto, pertanto, essere riesaminate dal giudice di appello mediante un’attività preclusa dalla disposizione dettata dall’art.129, comma 1, cod. proc. pen.
