Violenza sessuale on-line: è configurabile (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 10692 depositata il 14 marzo 2024 ha stabilito che può configurarsi la violenza sessuale consumata (art. 609 bis c.p.) anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la video-chiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l’agente.

La Suprema Corte premette che la giurisprudenza elaborata in relazione all’analogo delitto di cui all’articolo 609-quater c.p., ma con l’espressione di principi di valenza generale, si deve ritenere che anche ai fini del reato sub iudice gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali, non solo quando con costrizione praticati dall’agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli si sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l’agente e la vittima  (cfr. Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, Rv. 257139).

Secondo cui il reato di cui all’art. 609 quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima, potendo la condotta perfezionarsi anche mediante una comunicazione telematica, attraverso cui, come nel caso di specie, il reo induce le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo, cassazione sezione 3 numero 26809/2023.

Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato contestato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l’agente.