Violazione degli obblighi di assistenza familiare: configurabile anche nel caso di versamento parziale del mantenimento ai figli minori (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 10618 depositata il 13 marzo 2024 ha stabilito che l’articolo 570-bis c.p. è configurabile in caso di versamento ridotto delle somme stabilite in sede civile non essendo consentito al soggetto obbligato di autoridursi le somme in caso di incapacità economica che deve essere assoluta.

La Suprema Corte evidenzia che il reato di cui all’articolo 3 della legge 54/2006, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all’articolo 570-bis Cp, è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza, mentre l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 Cp, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.