Dal sito di Cassa Forense si apprende che è stata riaperta la prima finestra temporale per utilizzare i crediti da gratuito patrocinio, al fine di compensare i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense.
Piccola guida operativa sulle modalità per utilizzare l’opzione per la compensazione del credito, che può essere esercitata fino al 30 aprile (dall’1° marzo) e dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF.
(link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.
Per farsi accreditare nella piattaforma PCC è necessario il rilascio di credenziali da parte del FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA.
In alternativa, le credenziali possono essere richieste via PEC all’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.
La registrazione avviene come libero professionista individuale. Se si debbono compensare crediti di gratuito patrocinio relativi a professionisti che esercitano in forma associata o societaria, è indispensabile autenticarsi come rappresentante legale o delegato di un’impresa o di un ente diverso da un’impresa.
È essenziale naturalmente essere iscritti all’albo e aver dichiarato eventualmente di esercitare la professione in forma associata o societaria.
La prima registrazione alla PCC avviene in due step.
Anzitutto una pre-registrazione effettuata dall’ufficio che inserisce nel sistema i dati identificativi dell’avvocato. Il professionista riceve, tramite pec, un link per inserire gli ulteriori dati necessari a completare la registrazione.
Completato l’inserimento dei dati richiesti si ottiene l’invio delle credenziali di accesso, utente e password, per poter operare nella piattaforma.
Effettuato l’accesso alla piattaforma si procede alla selezione fatture da compensare.
L’avvocato deve selezionare le fatture già all’interno del sistema per le quali vuole esercitare la compensazione. Non possono essere compensate le fatture per le quali sia già stato ottenuto un pagamento parziale.
Le fatture per gratuito patrocinio selezionate potranno essere compensate tramite la sezione” fatture” – “Autocertificazione procedura compensazione.”
Scaduto il termine della finestra temporale per l’inserimento delle richieste, il sistema PCC elaborerà l’elenco delle fatture, ne modificherà automaticamente lo stato, ed invierà comunicazioni:
-all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma, di ammissione alla procedura di compensazione;
-all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
-al Tribunale, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto un doppio pagamento.
Per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento diretto in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione.
Compensazione tramite F24WEB
La compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24WEB telematico, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.
L’importo di cui si può disporre per la compensazione è pari all’importo della fattura, senza la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
Per procedere al pagamento tramite compensazione anche per i crediti erariali è necessario utilizzare sempre F24WEB telematico, e ricopiare fedelmente, nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
Nella predetta sezione si ricorda che per indicare il credito gratuito patrocinio il codice tributo è “6868” “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.
La predetta funzione di “Autocertificazione” è disponibile nei periodi 1° marzo/30 aprile e 1° settembre/31 ottobre di ciascun anno.
Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense oppure sul sito della piattaforma crediti commerciali del MEF – RGS è disponibile una “Guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato” (informazioni attinte dal sito di Cassa Forense).
