Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1047024/2024, camera di consiglio del 7 marzo 2024, ha accolto il ricorso di un difensore avverso l’ordinanza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna di primo grado emessa dalla medesima Corte.
L’inammissibilità era stata motivata sul presupposto che il ricorso fosse privo di sottoscrizione digitale del difensore poiché la stessa non era stata riconosciuta come valida dal sistema informatico in uso presso la cancelleria della Corte.
Il collegio di legittimità ha osservato che la disposizione usata a fondamento dell’ordinanza impugnata, cioè l’art. 24, comma 6-sexies, lettera a), d. l. n. 137/2020, convertito con modifiche nella L. n. 176/2020, prevede la sanzione dell’inammissibilità “quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore” ma non tipizza le modalità di sottoscrizione digitale consentite.
Di conseguenza, anche in applicazione del principio del favor impugnationis, la causa di inammissibilità prevista dalla citata disposizione ricorre solo quando debba escludersi che l’atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata comunque apposta.
In questo senso è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità.
È stato infatti affermato che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all’ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico software (essendo stato l’atto sottoscritto col sistema Pades-bes), posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del software impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (così, tra le tante, Sez. 2^, sentenza n. 32627/2022, Rv. 283844-01).
