Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 8814/2024, udienza del 22 febbraio 2024, ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine – che deve essere concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia – non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al GIP (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021).
Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie e deduzioni al giudice, essenziali per garantire un “contraddittorio cartolare” (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Rv. 284660).
Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Nel caso in esame risulta che il provvedimento del Questore di S. è stato emesso il 21 giugno 2023, è stato notificato il 26 giugno 2023, rispettivamente alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, e convalidato dal GIP il 28 giugno 2023 alle ore 8.00, come risulta dalla attestazione di cancelleria, senza peraltro che nel provvedimento di convalida vi sia traccia dell’eventuale presentazione di memorie difensive da parte degli intimati.
L’ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione dei tre sottoposti, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso.
Ed invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale (ex multis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 26676, cit., e Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372, cit.).
