La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 10465 depositata il 13 marzo 2024 ha ricordato che in tema di convalida dell’arresto per il reato di detenzione di stupefacenti, ai fini della legittima esecuzione di un arresto è necessario che l’individuo arrestato si trovi in stato di flagranza di reato o quasi flagranza.
La Suprema Corte ha premesso che è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale la ipotesi della “quasi flagranza” si realizza allorquando vi sia la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591).
Nel caso in esame la convivente dell’arrestato aveva chiamato la polizia per informare che in casa c’era della droga ed effettivamente la perquisizione ha permesso di trovare un quantitativo di stupefacente ma il ricorrente non era presente nell’abitazione ed è stato arrestato in un secondo momento.
La Cassazione ha evidenziato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
