La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10446 depositata il 12 marzo 2024 ha ribadito che in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari, va escluso lo stato di necessità in difetto degli elementi dell’attualità e inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale.
Ci siamo chiesti: ma la Cassazione ha mai riconosciuto lo stato di necessità a chi ruba per fame?
Abbiamo cercato e ricercato e pensavamo di aver trovato il caso!
Moglie e marito disoccupati con figli minori e senza l’aiuto al momento degli istituti di assistenza sociale rubano all’interno di un supermercato “alcuni generi alimentari (cinque porzioni di parmigiano) e prodotti per l’igiene personale (due confezioni di shampoo e una di deodorante), di valore complessivo pari a 70 euro”.
Purtroppo siamo rimasti delusi perché a detta dei giudici: “Risulta provato, secondo quanto si evince dalla motivazione della stessa Corte d’Appello, lo stato di bisogno economico della famiglia degli imputati, testimoniato da un sacerdote che ne ha seguito le traversie dopo la perdita del lavoro da parte di B., cercando di aiutarli nelle quotidiane necessità; soltanto dal mese successivo ai fatti accaduti gli imputati hanno potuto accedere al programma per gli indigenti che elargisce una “borsa della spesa” agli aventi diritto, tramite le associazioni di volontariato”.
La difesa ritiene illogica l’esclusione della scriminante basata sulla considerazione che lo stato di necessità sarebbe riferibile soltanto ai bisogni alimentari immediati del nucleo familiare, “quantificati” in una sola delle porzioni di parmigiano sottratte, con esclusione dei prodotti legati alle necessità di pulizia e decoro fondamentali di una persona.
Il ricorrente rammenta che anche l’igiene rientra tra i bisogni fondamentali individuali garantiti dall’art. 2 Cost., sicché rientrano nel concetto di danno grave alla persona, idoneo a sostenere la configurabilità dello stato di necessità ai sensi dell’art. 54 cod. pen., le lesioni a tale sfera dei diritti individuali”.
Quindi lo stato di necessità è riconosciuto solo per una confezione di parmigiano da dividere per quattro.
Andiamo a leggere la dotta disquisizione in tema elaborata dalla cassazione sezione 5 sentenza numero 2441/2022.
Iniziano gli Ermellini blandendo gli imputati: … nonostante le ragioni non del tutto prive di pregio dei ricorrenti, i quali effettivamente hanno attraversato un periodo di gravi difficoltà economiche ed hanno un nucleo familiare da sostenere, composto anche da figli minorenni.
Nondimeno, anche un bisogno non strettamente alimentare ma collegato al diritto alla salute ed alla vita, quale è quello all’igiene personale essenziale, potrebbe in astratto fondare l’esimente dello stato di necessità.
Lo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, infatti, ben può consistere nella compromissione di qualsiasi diritto fondamentale personale riconosciuto e garantito dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (in tema di diritto di abitazione e di scriminante del reato di occupazione abusiva di un immobile, cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520; Sez. 2, n. 35024 del 9/10/2020, Rv. 280304.
Quest’ultima sentenza, peraltro, in linea con le maggiori aperture interpretative all’operatività della scriminante che si registrano tale ambito ha evidenziato come l’imputato sia gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ave riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen.).
Quanto al reato di furto, la scriminante dello stato di necessità è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice sempre in un’ottica ben delimitata, al fine di contemperare le esigenze di tutela del bene primario e generale “vita”, certamente patrimonio dei diritti individuali fondamentali, appartenenti al “nucleo duro” del diritto naturale, con l’indispensabile garanzia dell’ordine sociale su cui si fonda uno Stato democratico, che deve tutelare i diritti di tutti e non può consentire che alla condizione di povertà si accompagni indiscriminatamente e diffusamente una sorta di “patente” di immunità per i piccoli reati predatori. Si tratta del confine tra comportamento lecito, perché inesigibile altrimenti nel bilanciamento tra valori costituzionalmente tutelati, e illecito: confine certamente sottile in simili ipotesi.
La decisione della Corte territoriale appare aderente all’orientamento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, quale, ad esempio, il ricorso da parte delle persone indigenti agli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 5, n. 36895 del 2021).
La situazione di indigenza, pertanto, non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità se vi è difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 396 7 del13/0 7/2015, dep. 2016, Rv. 26 5888).
Orbene, nel caso di specie, i caratteri di attualità ed inevitabilità del pericolo di un danno grave alla salute propria o dei propri figli minori non sono stati specificamente dedotti e, invero, risultano, in parte, contraddetti dalla stessa prospettazione difensiva che ha puntato a valorizzare lo stato di indigenza, poiché se tale stato era sicuramente reale, si evince, d’altra parte, che la famiglia era comunque seguita dall’attenzione delle strutture sociali (la parrocchia territoriale, anzitutto, e, successivamente, l’assistenza sociale, con l’ammissione al progetto “borsa per la spesa”).
Dunque, un’alternativa lecita al crimine emerge come possibilità concreta.
In ogni caso, in tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di giustificazione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente (Sez. l, n. 12619 del 24/1/2019, Rv. 276173), fermo restando che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Tutto chiaro!
