Remissione tacita querela per intervenuto risarcimento del danno della parte civile (di Riccardo Radi)

La Cassazione con la sentenza numero 10426 depositata il 12 marzo 2024 ha stabilito che la quietanza non può considerarsi un atto con il quale il querelante ha tacitamente rimesso la querela, quanto piuttosto una rinuncia a qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria in suo favore.

La Suprema Corte ha sottolineato che nell’atto di transazione e quietanza in atti non si fa riferimento alla rinunzia ad ogni azione anche di natura penale, potendosi solo in tal caso ravvisare una rinuncia onnicomprensiva anche della volontà di persistere nella istanza punitiva.

Una siffatta interpretazione appare coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha sempre sottolineato la necessità – ai fini di una estinzione del reato per remissione tacita di querela – di fatti rivelatori di una volontà di rinunzia all’istanza punitiva che seppure impliciti, siano inequivoci.

Al riguardo, infatti, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 48239); o ancora che non si ha remissione tacita della querela in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2015, n. 41749).

Sul punto ricordiamo la sentenza della Cassazione sezione 5 numero 37026/2023 che ha aderito, al principio per cui ai fini dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Rv. 249412 – 01).

In questo caso, deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all’udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell’imputato in ordine ai fatti per cui è processo.

Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell’art. 340, comma 1, cod. proc. pen.

Infine, ricordiamo che la recente sentenza della cassazione che si è occupata della remissione tacita della querela in caso di assenza del querelante e l’accompagnamento coattivo disposto dal giudice.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33648/2023 ha esaminato la questione relativa al raccordo tra l’articolo 152 comma 3 c.p. e l’articolo 133 comma 1 bis cpp accompagnamento coattivo del testimone-querelante.

La seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.