Nella seduta dell’11 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato le Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo) (Ministro della giustizia).
Il provvedimento (la cui relazione illustrativa è allegata alla fine del post) si compone di 11 articoli e contiene soprattutto modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale.
La prima parte, attinente al codice penale, contiene interventi in materia di procedibilità a querela.
La seconda parte, riferita al codice di procedura penale, contiene disposizioni in materia di processo penale telematico, indagini preliminari, atti e udienze a distanza e registrazioni audio e video, notificazioni, processo in assenza, procedimenti speciali, procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi, meccanismo di sentencing, coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello.
La terza parte, attinente alla legislazione penale speciale, contiene modifiche alla legge n. 283/1962 ed ai decreti legislativi nn. 274/2000 e 231/2001.
La quarta e la quinta parte contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e quelle finanziarie.
Un intervento ampio, dunque, ancora una volta esplicitamente finalizzato ad una maggiore efficienza della giustizia penale e al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed in particolare della riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.
L’esperienza maturata nel periodo successivo all’entrata in vigore della riforma Cartabia consente di affermare che l’efficienza declinata esclusivamente nel senso della riduzione forzosa dell’arretrato fa presto a trasformarsi in uno scadente efficientismo poiché punta sulla conclusione del processo ma resta indifferente alla qualità dell’esito.
Per di più, la via perseguita per arrivare all’obiettivo è solitamente individuata in un mix micidiale: introduzione di barriere sempre più stringenti alle impugnazioni e correlato aumento delle sanzioni di inammissibilità conseguenti ad adempimenti ed oneri posti quasi esclusivamente a carico della difesa.
Questo pacchetto fa sì che il giudice di merito, alla discrezionalità valutativa propria della sua funzione, aggiunga il ruolo di arbitro della correttezza procedurale di quegli adempimenti e oneri: si crea in questo modo l’opportunità, non di rado sfruttata, di anticipare nei gradi di merito la barriera difensiva della giurisdizione che si è soliti associare al giudizio di legittimità.
È ovviamente prematuro qualsiasi giudizio su quest’ennesima riforma ma i precedenti recenti non autorizzano un grande ottimismo. Si vedrà.
