Segnaliamo la proposta di estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi, il titolo della proposta di Legge numero 567 (allegata alla fine del post).
Tutti gli indicatori dimostrano che oggi i professionisti sono in grave crisi anche per il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente.
La proposta di Legge numero 567 nella relazione introduttiva evidenzia che: “è oramai diventato un elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale.
Il fenomeno sopra descritto sta assumendo proporzioni epidemiche, ed è certamente una delle principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la sopravvivenza del lavoratore.
Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce pure un danno all’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale, si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito da IVA, imposta IRPEF ed eventuale ritenuta d’acconto.
Una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (ed anche di quelle dell’erario) consiste nell’estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro.
In queste ultime, come è noto, vige il principio di gratuità delle spese processuali (articolo unico della legge n. 319 del 1958, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 533 del 1973), salvo che per l’onere di pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011 anche per tali controversie), il quale contributo tuttavia è dovuto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, ed in ogni caso persiste l’esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito (lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l’accesso al gratuito patrocinio (si veda l’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
Non vi è alcuna ragione, infatti, per non estendere le esenzioni dal pagamento delle spese processuali e le riduzioni delle medesime spese previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, giacché soccorre la medesima ratio: un principio di tutela del lavoro, che non deve essere ostacolato da oneri di natura economica.
Infatti la Costituzione riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (articoli 1, 4 e 35 e seguenti); nella nozione di « lavoro » deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione; è indubbio che il compenso per il professionista svolge la medesima funzione della retribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento della persona, la sua libertà, la sua dignità.
La natura prevalentemente personale dell’esercizio della professione, peraltro, conferma la natura e funzione del compenso nei termini esplicitati, tant’è che la giurisprudenza prevalente riconosce come vigente il principio di «equità del compenso professionale», presidiato nel lavoro subordinato dall’articolo 36 della Costituzione.
Peraltro, il professionista recuperando il credito legato al suo compenso professionale, agisce per il recupero anche degli oneri fiscali gravanti sul compenso medesimo, quali l’IVA e l’eventuale ritenuta d’acconto, ed inoltre, conseguendo soddisfazione del diritto, l’importo recuperato va ad aumentare il patrimonio fiscalmente imponibile del professionista stesso, così realizzando un beneficio all’intera collettività.
Quest’ultima considerazione, proiettata in prospettiva di ampio respiro, può paralizzare la prevedibile eccezione alla presente proposta, legata al fatto che la stessa cagionerebbe un minor introito per l’erario: infatti, da un lato gli introiti degli oneri fiscali sul compenso professionale risultano prevedibilmente maggiori rispetto alle spese di giustizia connesse al recupero del credito medesimo, e dall’altro lato il fenomeno diffuso di rinunzia del recupero del credito professionale (legato spesso alle spese di giustizia troppo alte) cagiona all’erario la doppia perdita, dovuta alla mancata riscossione sia degli oneri fiscali sul credito sia delle spese di giustizia.
Il fenomeno descritto si rivela tanto più fondato, laddove si considera che il compenso professionale spesso consiste in somme modeste, che quindi hanno una buona probabilità di essere recuperate e di garantire così un afflusso nelle casse dell’erario del correlato prelievo di cui all’aliquota di competenza.
Pertanto, lo Stato ha tutto l’interesse ad incentivare il recupero del credito professionale e l’esenzione dalle spese di giustizia è solo apparentemente uno svantaggio per le le finanze dell’erario, in quanto ben maggiori (in termini economici) sono le convenienze che derivano dall’esito proficuo della procedura, esito come si è detto, probabile data l’esiguità delle somme da recuperare.
Con il presente disegno di legge, dunque, si propone venga esteso il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio, entro la competenza di valore del giudice di pace”.
